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Decreto Letta

Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 (Decreto Letta) ha portato diverse novità nelle fasi della filiera del gas e prevede misure atte a favorire la nascita di una pluralità di operatori e la possibilità per i clienti di scegliere il proprio fornitore.
Quali le novità più significative?
La novità sostanziale è la separazione tra l'attività di distribuzione dall'attività di vendita prima affidate ad un unico soggetto: per tutte le società di distribuzione si è provveduto alla separazione societaria (il cosiddetto unbundling) al fine di creare una nuova società che si occupi esclusivamente della vendita del gas:

  • la società di distribuzione quindi si limita al servizio di trasporto del gas fino all'utente finale, comprensivo della gestione, della manutenzione e di tutte le attività connesse alla rete fisica di distribuzione;
  • la società di vendita svolge invece l'attività commerciale della fornitura del gas.

Con la liberalizzazione del mercato, a decorrere dal 1° gennaio 2002 la vendita di gas naturale viene dunque effettuata unicamente da società che non svolgano alcuna altra attività nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attività di cliente grossista. Quest'ultimo è la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge l'attività di trasporto o di distribuzione.
L’attività di distribuzione è attività di servizio pubblico attribuita tramite gara per un periodo massimo di 12 anni e affidata dagli enti locali ( Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane ) attraverso contratti di servizio predisposti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas al gestore del servizio.
L'attività di vendita è invece soggetta ad autorizzazione ministeriale ( da parte del Ministero delle Attività Produttive ) rilasciata in base a criteri di tipo tecnico - economico. Tra questi si possono ricordare le capacità tecniche e finanziarie adeguate, la disponibilità di un servizio di modulazione adeguato, la dimostrazione della provenienza del gas naturale etc, (art. 14 - 17 Decreto Letta).
Nel 2002 è entrato in vigore il tetto sulle immissioni nella rete nazionale di gasdotti di gas naturale d’importazione o di produzione destinato alla vendita di cui all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 164/2000 che fissa il limite massimo di immissioni consentito a ciascun operatore nella misura del 75% dei consumi nazionali nel primo anno di regolamentazione, limite che si riduce di 2 punti percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%.

Per ulteriori informazioni o approfondimenti:

http://www.autorita.energia.it/consumatori/schede/mercato_gas.htm

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