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Decreto Bersani

Il Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n°79 (Decreto Bersani)  è la normativa che recepisce nell’ordinamento nazionale la Direttiva Europea 96/92/CE del 19 dicembre 1996, concernente le norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
Attraverso tale Decreto è stata fortemente innovata la disciplina del settore elettrico nelle diverse aree di attività mediante il disegno di una graduale liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica in Italia, in modo da conseguire migliori qualità ed efficienza del servizio, contenere i prezzi, ottenere una maggior integrazione delle reti energetiche, avere più sicurezza degli approvvigionamenti, incentivare lo sviluppo tecnologico e tutelare l’ambiente.
A seguito di questa normativa le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico; mentre le attività di trasmissione e dispacciamento rimangono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale; infine l’attività di distribuzione è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Con la nuova normativa vengono, in pratica, istituiti due mercati paralleli: uno vincolato ed uno libero.
Nel Decreto Bersani viene indicato il gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) come il soggetto che esercita le attività di trasmissione e dispacciamento, compresa la gestione unificata delle reti nazionali in forza della concessione ottenuta con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. A partire da novembre 2005, tutti questi compiti spettano a Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (http://www.terna.it/) che ha acquisito le aziende del GRTN, come definito dal DPCM 11 maggio 2004. Terna S.p.A. ha l’obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta. Inoltre gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari e, infine, si impegna nell’adempimento di ogni altro obbligo volto a garantire la sicurezza, l’affidabilità, l’efficienza ed il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti.
L’Acquirente Unico (AU) (http://www.acquirenteunico.it/) è una società costituita dal gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) che ha come scopo primario quello della tutela dei clienti del mercato vincolato, cioè tutti gli utenti domestici, e anche di tutti i clienti idonei, coloro che potrebbero già usufruire del mercato libero, che scelgono di essere soggetti ad una tariffa unica nazionale; L’AU provvede quindi ai fabbisogni dei clienti “vincolati” rifornendoli attraverso i distributori locali.
La gestione economica del mercato elettrico è affidata ad un gestore del mercato elettrico (GME) (www.mercatoelettrico.org), cioè ad una società per azioni costituita dal gestore della rete nazionale, che ha il compito di organizzare il mercato stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza e concorrenza tra produttori, assicurando la gestione economica di un’adeguata disponibilità della riserva di potenza.
Per ciò che concerne le attività di produzione viene stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2003 nessun soggetto possa produrre od importare più del 50% del totale dell’energia elettrica prodotta ed importata in Italia.
Per le imprese distributrici vige l’obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta. Le concessioni per svolgere il servizio di distribuzione sono state rilasciate dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato fino al 31 marzo 2001 e avranno scadenza il 31 dicembre 2030. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell’energia elettrica, è stata rilasciata una sola concessione per ambito comunale.
Il mercato propriamente libero è costituito dai cosiddetti clienti idonei, cioè tutti gli utenti non domestici che hanno la facoltà di stipulare contratti di fornitura direttamente con produttori, società di distribuzione o grossisti. Per assicurare una necessaria gradualità al mercato, i clienti idonei - qualora lo ritengano opportuno - possono scegliere di essere riforniti dall'Acquirente Unico e, quindi, essere soggetti alla tariffa unica nazionale.
Il grado di apertura del mercato, determinato dai consumi dei clienti idonei, viene fissato abbassando progressivamente le soglie che determinano la qualifica medesima:

  • In una prima fase, erano clienti idonei:
    • i distributori, limitatamente all’energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete
    • gli acquirenti grossisti, limitatamente all’energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita
    • i soggetti a cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore od il distributore, limitatamente all’energia consumata al di fuori del territorio nazionale
    • i soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali, comprensivi dell’eventuale energia autoprodotta, nella misura di seguito indicata:
      1. ogni cliente finale il cui consumo sia risultato nell’anno precedente superiore a 30 GWh
      2. le imprese in forma societaria, i  gruppi di imprese, i consorzi con somma dei consumi superiore a 30 GWh, con dimensione minima di 2 GWh su base annua 
  • A partire dal 1° gennaio 2000:
    • i soggetti di cui al numero 1) con consumi non inferiori a 20 GWh
    • i soggetti di cui al numero 2) con consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione annua minima di 1GWh 
  • A decorrere dal 1° gennaio 2002:
    • I soggetti di cui al numero 1) aventi consumi non inferiori a 9 GWh
    • I soggetti di cui al numero 2) aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione annua minima di 1 GWh
    • Ogni cliente finale il cui consumo sia risultato nell’anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di misura.
       
  • Dal maggio 2003, con la deliberazione 20/03, il mercato si è aperto sopra la soglia minima di 100 mila KWh
  • Un’ulteriore fase di liberalizzazione si è avviata con la delibera 107/04 del 30 giugno 2004, che dal 1° luglio 2004 ha definitivamente aperto il mercato a tutti i clienti non domestici
  • La liberalizzazione giungerà a compimento il 1° luglio 2007, data in cui l’accesso al mercato libero diventerà possibile per tutti i consumatori.
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