| NUOVA PROCEDURA PER L’ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
Il 1° ottobre 2004 è entrato in vigore il nuovo “Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas” emanato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la Delibera 40/04 del 18 marzo 2004 (modificata ed integrata dalla Delibera 192/05) che comporta, in caso di nuovi impianti gas allacciati alla rete di distribuzione, nuove disposizioni per l’attivazione della fornitura.
La Delibera prevede azioni ed obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dal cliente finale e riguarda solo gli impianti civili, in quanto gli impianti destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali od artigianali non sono coinvolti dal provvedimento, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.
Il Regolamento prevede, in caso di nuovi allacciamenti, la presentazione al distributore dei moduli A, B, C, D previsti dalla Delibera 40/04, come documentazione necessaria per l’attivazione della fornitura gas.
A partire dal 1° gennaio 2005 il cliente che richiede alla società di vendita l’attivazione di una nuova fornitura gas dovrà già aver fatto posare dal suo installatore di fiducia il misuratore, che dovrà restare sigillato fino alla stipula del contratto di fornitura, e su cui troverà un cartellino indicante il numero di matricola ed il codice utente necessario per identificare il punto di riconsegna finale; inoltre dovrà aver fatto predisporre da personale qualificato l’impianto interno.
L’impiantista incaricato dal cliente, compilerà e consegnerà all’utente il modulo denominato Allegato B per gli impianti ad Usi Civili (ossia quelli soggetti alla legge 5 marzo 1990 n°46; ad esempio immobili o porzioni di immobili adibiti a: uso abitativo, studi professionali, associazioni o circoli, edifici di culto o conventi, scuole di ogni ordine e grado, sedi di persone giuridiche private, sedi di società, edifici e luoghi di cura e similari) ed i documenti in esso indicati (attestazione dei requisiti tecnico-professionali, relazioni sulla tipologia dei materiali utilizzati, progetto o schema d’impianto ecc.).
Per gli impianti non soggetti all’applicazione della legge 5 marzo 1990 n°46 in luogo dell’Allegato B dovrà essere utilizzato l'Allegato D. Rientrano in tale categoria gli impianti non compresi nel punto precedente e non destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali e artigianali (ad esempio: negozi, ristoranti, bar, edifici militari).
Il cliente dovrà restituire al distributore il modulo denominato Allegato A, compilato e da lui stesso sottoscritto, unitamente al modulo Allegato B, oppure il modello denominato Allegato C insieme con l’Allegato D per gli impianti non soggetti all’applicazione della Legge 46/90.
A questo punto il cliente potrà stipulare il contratto di fornitura con la società di vendita e concordare l’appuntamento per l’attivazione.
Prima di attivare la fornitura, il distributore eseguirà con personale tecnico in possesso dei requisiti professionali obbligatori l’accertamento documentale previsto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, cioè verificherà che siano presenti e correttamente compilati i modelli Allegato A e Allegato B (oppure Allegato C e Allegato D), che la ditta esecutrice sia in possesso dei requisiti necessari e che gli elaborati progettuali mostrino chiaramente il rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
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Se l’accertamento documentale avrà esito positivo, si procederà all’attivazione della fornitura del gas, come da appuntamento, con lo sblocco e l’apertura del rubinetto posto prima del contatore; l’installatore potrà procedere al collaudo dell’impianto e dell’apparecchiature e rilascerà al cliente la Dichiarazione di Conformità prevista dalla Legge 46/90.
Una copia della Dichiarazione di Conformità sarà trattenuta dal cliente ed una andrà consegnata o spedita al distributore, senza gli allegati, entro 30 giorni solari dal momento dell’attivazione, cioè dal giorno in cui è stato aperto per la prima volta il rubinetto del contatore. Soltanto nei casi in cui non sia previsto il rilascio della Dichiarazione di conformità, e quindi saranno stati utilizzati l’Allegato C e l’Allegato D, sarà necessario inviare, sempre entro il termine di 30 giorni, un’Attestazione in cui l’installatore dovrà “dichiarare sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e funzionalità dell’impianto e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle norme tecniche vigenti e nel rispetto delle istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi collegati all’impianto”.
Qualora dopo 40 giorni dall’attivazione non sia pervenuta copia della Dichiarazione di Conformità (correttamente compilata, completa di timbro e firma della ditta installatrice e recante data non antecedente a quella di attivazione della fornitura) o dell’attestazione sostitutiva quando prevista, il distributore sarà costretto a sospendere la fornitura, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi al cliente finale, sigillando nuovamente il rubinetto. La riattivazione potrà avvenire solo dopo il ricevimento del documento mancante.
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Se l’accertamento documentale avrà esito negativo, il distributore non potrà attivare la fornitura; in questo caso saranno comunicate con anticipo non inferiore a due giorni lavorativi rispetto alla data concordata per l’apertura del rubinetto, le motivazioni per le quali la verifica non è stata superata ed il cliente, dopo aver provveduto all’eliminazione delle non-conformità riscontrate, dovrà ripresentare tutta la documentazione, che sarà sottoposta ad un nuovo accertamento documentale.
I moduli da utilizzare sono disponibili presso gli sportelli dell’azienda e possono essere scaricati dal sito internet. E’ obbligatorio usare moduli conformi al modello previsto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, non possono inoltre essere apportate modifiche o cancellazioni su tali moduli, a pena di esito negativo dell’accertamento documentale.
LINK:
Delibera 40/04: www.autorita.energia.it/docs/04/040-04.htm
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