| Delibera 105/06 del 30 maggio 2006
Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali e modifiche al codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali di cui alla deliberazione 22 luglio 2004, n°126/04
Il 30 maggio 2006 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha emanato la delibera 105/06 che ha istituito il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica contenente, in particolare, le regole generali di correttezza che gli esercenti l’attività di vendita sono tenuti ad osservare nella promozione delle offerte contrattuali, le informazioni minime relative alle condizioni economiche e contrattuali delle offerte che i venditori devono rendere note prima della conclusione del contratto, le regole per garantire la trasparenza di testi e condizioni.
Il Codice è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e si applica nei rapporti con tutti i clienti idonei finali alimentati in bassa tensione, in modo da garantire che essi dispongano degli elementi necessari per poter valutare le offerte e scegliere quella più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili.
Le principali forme di garanzia e di tutela dei clienti offerte dal Codice di condotta sono sintetizzate nella Nota informativa per il cliente finale, allegata al Codice stesso, che deve venir consegnata al cliente prima della conclusione del contratto o comunque entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione (se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentano la trasmissione immediata del documento) insieme ad una copia integrale del contratto e a una scheda riepilogativa dei corrispettivi conforme allo schema che verrà definito con successivo provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, così come previsto dall’articolo 11 comma 1 della Delibera.
Qui di seguito una sintesi delle prescrizioni fondamentali della delibera:
Articolo 3
Diffusione dell’informazione
Gli esercenti forniscono in modo trasparente, completo e non discriminatorio le informazioni relative alle proprie offerte contrattuali e adottano ogni ragionevole misura per soddisfare le esigenze di informazione e assistenza dei clienti nella valutazione di tali offerte. A tal fine indicano, in tutta la modulistica e nelle comunicazioni commerciali, un recapito a cui il cliente può rivolgersi per ottenere informazioni relative all’offerta.
Articolo 6
Criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio
1. Al fine di garantire un corretto confronto fra le diverse offerte, qualora siano comunicate informazioni relative ai prezzi di fornitura del servizio previsti dalle offerte contrattuali, qualunque sia la forma di comunicazione adottata, tali informazioni devono uniformarsi ai seguenti criteri:
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I corrispettivi dovuti dai clienti per la prestazione del servizio sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte, specificando che saranno gravati dalle imposte;
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Per i corrispettivi soggetti ad indicizzazione deve essere indicata la frequenza dei possibili aggiornamenti e devono essere fornite una descrizione sintetica del criterio di indicizzazione, l’indicazione del valore unitario massimo raggiunto dal corrispettivo nel corso degli ultimi dodici mesi e l’indicazione del periodo durante il quale tale valore massimo è stato applicato.
2. Gli esercenti rendono disponibile almeno uno strumento informativo al quale i clienti possano accedere per ottenere informazioni circa le aliquote delle imposte di cui al punto precedente comma 1, lettera a.
Articolo 7
Criteri di comunicazione delle informazioni relative alla spesa complessiva
1. Qualora siano fornite informazioni relative alla stima della spesa complessiva associata ai prezzi di fornitura del servizio previsti dalle offerte contrattuali, qualunque sia la forma di comunicazione adottata, l’informazione deve uniformarsi ai criteri di cui al precedente articolo 6 e ai seguenti criteri: in presenza di corrispettivi o sconti applicati solo al verificarsi di particolari condizioni previste dal contratto, l’informazione deve essere presentata fornendo separata evidenza della spesa complessiva annua associata al verificarsi di tali condizioni o al mancato verificarsi di tali condizioni.
Articolo 8
Informazioni minime da fornire nelle comunicazioni a scopo commerciale
1. Fatte salve le previsioni in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, le comunicazioni che contengono informazioni relative alle condizioni di fornitura oggetto di una o più offerte contrattuali riportano, utilizzando modalità idonee ad assicurarne una chiara percezione, almeno le seguenti informazioni:
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Indicazione delle caratteristiche dell’offerta e delle eventuali condizioni limitative dell’offerta;
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Indicazione di un recapito al quale il cliente può rivolgersi per ottenere le informazioni di cui all’articolo 10.
Articolo 10
Informazioni preliminari alla conclusione del contratto
1. In occasione della proposta di un’offerta contrattuale, qualunque sia la modalità con cui il cliente viene contattato e, in ogni caso, prima della conclusione del contratto il cliente deve ricevere le seguenti informazioni:
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L’identità dell’esercente e dell’eventuale intermediario incaricato per la conclusione del contratto e un recapito dell’esercente;
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La durata della validità dell’offerta e le modalità di adesione;
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Le eventuali condizioni limitative dell’offerta;
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Le condizioni contrattuali ed economiche proposte dall’esercente;
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La durata del contratto e le modalità di rinnovo;
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Le modalità e i termini di preavviso per l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto;
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Le modalità e i tempi per l’avvio dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti a carico del cliente per la stipula dei contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento;
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L’identità del soggetto che stipulerà contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento in prelievo, se diverso dall’esercente;
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Qualora l’esercente sia tenuto al rispetto degli obblighi in tema di qualità commerciale di cui all’Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004; n°4/04; come successivamente integrata e modificata, i livelli di qualità commerciale relativi alla prestazione di competenza dell’esercente definiti ai sensi della normativa in vigore, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di sua competenza e i livelli effettivi di qualità riferiti all’anno precedente; qualora l’esercente abbia definito propri livelli di qualità l’informazione riguarda tali livelli.
4. Qualora l’offerta contrattuale riguardi la fornitura congiunta di energia elettrica e di gas, oltre alle informazioni relative ai due servizi, fornite nel rispetto del presente Codice di condotta commerciale e del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali approvato con la deliberazione 22 luglio 2004, n°126/04, devono essere specificati i vincoli e gli effetti eventualmente previsti nel caso di estinzione di uno solo dei due contratti.
Articolo 11
Consegna del contratto e diritto di ripensamento
1. Prima della conclusione del contratto o comunque entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, l’esercente consegna o trasmette al cliente in forma cartacea o, a scelta del cliente, su altro supporto durevole:
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Una copia integrale del contatto;
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La nota informativa che riporta in calce gli elementi identificativi dell’esercente e dell’incaricato che ha proposto o concluso il contratto
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Una scheda dei corrispettivi conforme allo schema che verrà definito con successivo provvedimento dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
3. Qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali dell’esercente, il cliente può recedere del contratto senza oneri entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data della conclusione.
4. Qualora il contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il cliente può recedere senza oneri entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del contratto.
Articolo 12
Termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale di clausole contrattuali
Qualora, nel periodo di validità di un contratto nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per l’esercente di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte dell’esercente a tale facoltà, l’esercente ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti interessati con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle variazioni.
Il testo completo della Delibera 105/06 è disponibile al seguente link:
http://www.autorita.energia.it/docs/06/105-06all.pdf
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