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Codice di condotta commerciale gas

Delibera n. 126/04 del 22 luglio 2004 così come modificata ed integrata dalla delibera 191/04 e 105/06

Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali

Il Codice di condotta commerciale per la vendita di gas approvato dall’Autorità con delibera n. 126/04 impone a tutte le società di vendita di gas naturale le regole di comportamento che dal 31 gennaio 2005 devono essere seguite nel presentare le offerte commerciali ai clienti con consumi annui fino a 200.000 metri cubi, in modo da garantire che i clienti stessi dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l’offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili.
Le principali forme di garanzia e di tutela dei clienti offerte dal Codice di condotta sono sintetizzate nella Nota informativa per il cliente finale annessa al Codice stesso, che viene consegnata ai clienti insieme a una copia del contratto come stabilito dall’articolo 12, comma 12.1, del Codice di condotta.
 
Qui di seguito una sintesi delle prescrizioni fondamentali della delibera:

Articolo 3
Diffusione dell’informazione

3.1    Gli esercenti forniscono in modo trasparente, completo e non discriminatorio le informazioni relative alle proprie offerte contrattuali e adottano ogni ragionevole misura per soddisfare le esigenze di informazione e assistenza dei clienti nella valutazione di tali offerte.
3.2    Gli esercenti rendono disponibili ai propri clienti informazioni in merito alle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza, per l’uso sicuro ed efficiente del gas e del risparmio energetico.

Articolo 6
Criteri di comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio

6.1    Al fine di garantire un corretto confronto tra le diverse offerte, qualora siano comunicate informazioni relative ai prezzi di fornitura del servizio previsti dalle offerte contrattuali, qualunque sia la forma di comunicazione adottata, tali informazioni devono uniformarsi ai seguenti criteri:

  1. I corrispettivi dovuti dai clienti per la prestazione del servizio sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte, specificando che saranno gravati da imposte.
  2. Per i corrispettivi soggetti a indicizzazione deve essere indicata la frequenza dei possibili aggiornamenti...

6.2    Gli esercenti rendono disponibile almeno uno strumento informativo al quale i clienti possano accedere per ottenere informazioni circa le aliquote delle imposte di cui al precedente comma 6.1, lettera a)

Articolo 8
Informazioni minime da fornire nei messaggi pubblicitari

8.1    I messaggi pubblicitari che contengono informazioni relative alle condizioni di fornitura oggetto di una o più offerte contrattuali riportano, utilizzando modalità tali da garantire una chiara percezione, almeno le seguenti informazioni:

  1. Indicazione delle eventuali condizioni limitative dell’offerta
  2. Indicazione di un recapito al quale il cliente può rivolgersi per ottenere le informazioni di cui all’articolo 10

Articolo 10
Informazioni preliminari alla conclusione del contratto

10.1    In occasione della proposta di un’offerta contrattuale, qualunque sia la modalità con cui il cliente viene contattato, e in ogni caso prima della conclusione del contratto, il cliente deve ricevere le seguenti informazioni:

  1. L’identità dell’esercente e un suo recapito;
  2. Le condizioni contrattuali previste dalla deliberazione 18 ottobre 2001, n°229/01, e successive modifiche ed integrazioni, e le condizioni economiche definite ai sensi della deliberazione 4 dicembre 2003, n°138/03, che il cliente può comunque scegliere;
  3. Le condizioni contrattuali proposte dall’esercente indicate all’articolo 11 del presente codice;
  4. I livelli di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell’esercente definiti ai sensi della normativa vigente, compresi i livelli specifici e generali di qualità eventualmente definiti dall’esercente, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di sua competenza, ed i livelli effettivi di qualità riferiti all’anno precedente.
  5. Le eventuali condizioni limitative dell’offerta;
  6. Le modalità e i tempi per l’avvio dell’esecuzione del contratto, compresi gli eventuali adempimenti necessari a carico del cliente;
  7. La durata della validità dell’offerta e le modalità di adesione.

10.3  Qualora l’offerta contrattuale riguardi la fornitura congiunta di gas e di energia elettrica, devono essere fornite le informazioni relative ai due servizi, nonché i vincoli e gli effetti derivanti dall’eventuale estinzione di uno solo dei due contatti.

Articolo 11
Contenuto dei contratti

11.1    I contratti per la vendita di gas predisposti dagli esercenti contengono almeno:

  1. L’identità e l’indirizzo delle parti e l’indirizzo della fornitura;
  2. L’indicazione delle prestazioni oggetto del contratto, specificando:
    1. le condizioni tecniche di erogazione del servizio;
    2. la data di avvio dell’esecuzione del contratto;
    3. la durata del contratto e le eventuali modalità di rinnovo;
    4. le eventuali prestazioni accessorie;
  3. le condizioni economiche di fornitura del servizio e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi nonché le condizioni economiche delle prestazioni accessorie;
  4. Le forme di garanzia eventualmente richieste al cliente...;
  5. Le modalità e la periodicità di rilevazione dei consumi ai fini della fatturazione…;
  6. Le garanzie riconosciute ai clienti per la verifica della correttezza della misurazione dei consumi;
  7. Le modalità di fatturazione e le modalità di pagamento..;
  8. Le conseguenze dell’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture...;
  9. Gli indennizzi automatici previsti per il mancato rispetto di standard specifici di qualità commerciale...;
  10. Le modalità con le quali il cliente formula all’esercente richieste di informazioni e reclami...

Articolo 12
Consegna del contratto e diritto di ripensamento

12.1 Prima della conclusione del contratto o comunque entro 10 giorni dalla conclusione, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento l’esercente consegna o trasmette in forma scritta e su supporto durevole una copia integrale del contratto unitamente alla nota informativa per il cliente finale di cui alla scheda 1 annessa al presente Codice di condotta commerciale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che riporta in calce gli elementi identificativi dell’esercente e dell’incaricato che ha proposto o concluso il contratto.
12.3 Qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali  dell’esercente, il cliente può recedere senza oneri entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data della conclusione.
12.4 Qualora il contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il cliente può recedere senza oneri entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del contratto.

Articolo 13
Termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali

13.1    Qualora nel periodo di validità di un contratto nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per    l’esercente di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte dell’esercente a tale facoltà, l’esercente ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti interessati con un preavviso non inferiore a 60 giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle variazioni.

Il testo completo della Delibera 126/04 è disponibile al seguente link:

http://www.autorita.energia.it/docs/04/126-04.htm

Nota informativa per il cliente finale:

http://www.autorita.energia.it/consumatori/schede/126-04notainf.htm

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