| Delibera n. 200/99 del 28 dicembre 1999 così come modificata ed integrata dalle delibere 55/00, 117/05 e 148/06
Direttiva concernente l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n°481
Attraverso questa Delibera l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha previsto le condizioni di fornitura minime ed inderogabili che devono venir rispettate nei rapporti fra gli esercenti i servizi di distribuzione e vendita dell’energia elettrica ed i clienti finali.
Le imprese possono offrire condizioni migliori nel rispetto di non discriminazione, nel senso che le condizioni migliorative devono essere offerte a tutti i clienti di una determinata tipologia di utenza.
Qui di seguito una sintesi delle prescrizioni fondamentali della delibera:
Articolo 3
Lettura del gruppo di misura
3.1 Gli esercenti sono tenuti ad effettuare:
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Almeno una volta l’anno, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW;
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Almeno una volta al mese, il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW.
3.2 Gli esercenti, relativamente ai clienti con periodicità di lettura annuale, sono tenuti a rendere disponibile ai clienti medesimi una modalità di autovettura dei consumi.
Articolo 4
Periodicità di fatturazione dei consumi
4.1 La fatturazione dei consumi deve avvenire con periodicità almeno bimestrale per le seguenti tipologie di clienti:
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Clienti domestici alimentati in bassa tensione;
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Clienti alimentati in bassa tensione per usi non domestici con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 30 kW.
4.2 La fatturazione dei consumi deve avvenire con periodicità almeno mensile per le seguenti tipologie di clienti:
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Clienti alimentati in bassa tensione per usi non domestici con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW;
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Clienti alimentati in media tensione.
Articolo 6
Tempi e modalità di pagamento della bolletta
6.2 Il termine per il pagamento della bolletta non può essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione della bolletta medesima.
Articolo 7
Interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento della bolletta
7.1 Il cliente è tenuto al pagamento della bolletta nel termine in essa indicato. Qualora il cliente non rispetti tale termine, l’esercente può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso ufficiale di Sconto maggiorato del tre e mezzo per cento.
Articolo 8
Modalità e tempi di sospensione della fornitura
8.1 L’esercente, nel caso di mora del cliente, invia a quest’ultimo una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata indicante il termine ultimo entro cui provvedere all’adempimento, le modalità di comunicazione dell’adempimento stesso all’esercente ed i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di energia elettrica potrà essere sospesa. Detta comunicazione ha valore di costituzione in mora.
8.5 L’esercente, nel caso di sospensione per morosità, può richiedere al cliente il pagamento del contributo per disattivazione e riattivazione della fornitura di energia elettrica, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.
Articolo 9
Ricostruzione dei consumi
Qualora il gruppo di misura installato presso il cliente, a seguito di verifica effettuata dall’esercente su richiesta del cliente medesimo, ovvero di ordinari controlli effettuati dall’esercente, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, l’esercente procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione al cliente interessato, al quale deve essere consegnata copia del relativo verbale compilato al termine della verifica del personale preposto.
Articolo 11
Modalità di ricostruzione dei consumi
11.3 Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione di consumi da parte dell’esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall’esercente.
Articolo 14
Condizioni applicabili a tutti i clienti per il deposito cauzionale
14.2 Il deposito cauzionale deve essere restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura, maggiorato in base al tasso di interesse legale.
14.3 Al cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di equivalente forma di garanzia. In tal caso, l’esercente può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.
Articolo 15
Condizioni applicabili ai soli clienti vincolati domestici
La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette, qualora ricomprese tra le modalità di pagamento della bolletta indicate dall’esercente, sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale per i clienti vincolati domestici.
Articolo 18
Modalità e procedure di reclamo
18.1 L’esercente deve rendere disponibile al cliente un modulo prestampato per l’inoltro del reclamo. Il modulo è consegnato al cliente all’atto di stipulazione del contratto di fornitura e ogni qualvolta ne faccia richiesta. Il modulo riporta le indicazioni sulle modalità di inoltro, nonché sulle procedure di ricevimento e di riscontro del reclamo adottate dall’esercente.
LINK:
Delibera 200/99: http://www.autorita.energia.it/docs/99/200-99.pdf
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