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Condizioni contrattuali gas metano

Delibera n. 229/01 del 18 ottobre 2001 così come modificata ed integrata dalle delibere 21/02 e 29/03

Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre1995, n°481

La delibera regola i rapporti di fornitura di gas tra i soggetti esercenti il servizio e i clienti del mercato vincolato.
Sono state definite condizioni contrattuali di fornitura di gas inderogabili, al fine di assicurare una efficace tutela degli interessi dei clienti del mercato vincolato e di clienti finali di servizi di vendita di gas effettuati attraverso reti di gasdotti locali senza accesso consentito a soggetti terzi, i cui costi si devono ritenere inclusi in tariffa ad eccezione dei costi connessi alla disattivazione e riattivazione della fornitura di clienti morosi.
Con questa delibera si sono poste anche le stesse condizioni contrattuali ai clienti del mercato libero ai quali possono essere offerte, come diversa opzione, condizioni contrattuali specifiche, che il cliente può scegliere o negoziare in alternativa.
Qui di seguito sono riportate le indicazioni più significative ed interessanti per l’utente:

Qui di seguito una sintesi delle prescrizioni fondamentali della delibera:

Articolo 3
Lettura del gruppo di misura

3.1    Gli esercenti sono tenuti ad inviare presso il cliente un operatore con l’incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura

a) almeno una volta l’anno , per i clienti con consumi fino a 500 m³/anno;
b) almeno una volta ogni sei mesi per i clienti con consumi superiori a 500 m³/anno e fino a 5000 m3/anno;
c) almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5000 m³/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

3.3  Gli esercenti, relativamente ai clienti di cui al comma 3.1 lettera a) e b), mettono a disposizione una modalità di autolettura dei consumi. 
 
Articolo 5
Periodicità di fatturazione dei consumi
 
5.1 La periodicità di fatturazione viene stabilita dagli esercenti tenendo conto dei consumi annui   attribuibili al cliente:

per i clienti con consumi fino a 500 m3/anno, la periodicità di fatturazione è almeno quadrimestrale;
per i clienti con consumi superiori a 500 m3/anno e fino a 5000 m3/anno, la periodicità di fatturazione è almeno trimestrale;
per i clienti con consumi superiori a 5000 m3/anno, la periodicità di fatturazione è almeno mensile ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

Articolo 7
Tempi e modalità di pagamento della bolletta

7.1 Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiori a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della bolletta.

Articolo 8
Interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento

8.1 Il cliente paga la bolletta entro il termine in essa indicato. Qualora il cliente non rispetti tale termine, l’esercente può richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.

Articolo 9
Modalità e tempi di sospensione della fornitura

9.1 L’esercente, in caso di mora del cliente, invia a quest’ ultimo una comunicazione a mezzo di lettera raccomandata semplice indicante il termine ultimo entro cui il cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento all’esercente, i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di gas può essere sospesa, nonchè i costi delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura.
Detta comunicazione ha valore di costituzione in mora.

Articolo 12
Condizioni per il deposito cauzionale

12.1 Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi legali.
12.2 Al cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di un’equivalente forma di garanzia. In tal caso, l’esercente può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.
 
Articolo 13
Ammontare del deposito cauzionale.
 
Il valore massimo del deposito cauzionale è così determinato:

per i clienti con consumo fino a 500 m³/anno, l’ammontare non può superare il valore di 25,00 euro;
per i clienti con consumo superiore a 500 m³/anno e fino a 5000 m³/anno, l’ammontare del deposito non può superare il valore di 77,00 euro;
per i clienti con consumo superiore a 5.000 m³/anno l’ammontare del deposito non può superare il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente. Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte.

Articolo 14.
Domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito come forma di garanzia

14.1 La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, qualora compresa tra le modalità di pagamento della bolletta indicate dall’esercente, è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino a 5.000 m³/anno. 

LINK:
Delibera 229/01: http://www.autorita.energia.it/docs/01/229-01.htm

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